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Milleproroghe: i provvedimenti che riguardano i medici

Sanità pubblica Redazione DottNet | 18/02/2020 19:39

Posta la fiducia sul Decreto. Dopo il via libera dalla Camera la parola passa al Senato

All'inizio, il Milleproroghe (clicca qui per scaricare il testo completo) contava 43 articoli e 166 commi. Poi sono arrivati gli emendamenti che, nei lavori delle commissioni congiunte Affari costituzionali e Bilancio della Camera, lo hanno fatto lievitare a 434 commi. Il decreto su cui alla Camera è stata posta la fiducia tratta di monopattini, pensione dei medici, bollo auto, sostegno al reddito per i lavoratori ex Ilva e molto altro. Dopo l'ok definitivo di Montecitorio, il testo passerà all'esame del Senato blindato per incassare il via libera finale entro fine mese.

Vediamo quali sono i provvedimenti che interessano la sanità e il lavoro dei medici.

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Articolo 5-bis
Via libera a medici in corsia fino a 70 anni e a possibilità di assunzione a tempo determinato per specializzandi già dal 3° anno fino al 2022. I medici potranno rimanere in servizio anche superati i 40 anni di attività, ma entro i 70 di età. Una misura già adottata in alcune Regioni e che viene consentita a tutto il Servizio sanitario fino al 2022. Durante l'esame del Milleproroghe era già stata bocciata un'analoga misura, che prevedeva la permanenza al lavoro, sempre su base volontaria, dei medici ospedalieri fino ai 70 anni d'età, per colmare la carenza di specialisti.

Specializzandi I medici specializzandi potranno essere inquadrati a tempo determinato e con orario parziale (per consentire, in contemporanea, di completare la specializzazione) già dal terzo anno di corso.  Gli specializzandi dunque saranno ammessi ai concorsi per l'accesso alla dirigenza sanitaria, "a partire dal terzo anno del corso di formazione" e non più all'ultimo anno. Nel caso in cui lo specializzando vinca il concorso, prevede la norma, viene collocato "in graduatoria separata". L'emendamento proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità per le Asl di assumere con contratti part time a tempo determinato gli specializzandi inseriti delle graduatorie separate.
 
Articolo 25
Trattamento accessorio medici e dirigenti sanitari
Viene stabilito che "le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026".

Queste somme andranno quindi ad aggiungersi a quelle già stanziate dalla finanziaria 2018 (Legge 2025/2017, comma 435) portando il totale delle risorse per il trattamento accessorio ai seguenti incrementi negli anni:
- per il 2020, 49 milioni;
- per il 2021, 54 milioni;
- per il 2022, 57 milioni;
- per il 2023, 69 milioni;
- per il 2024, 82 milioni;
- per il 2025, 94 milioni;
- a decorrere dal 2026, 104 milioni.
 
Stabilizzazione precari Irccs e Izs
Per la stabilizzazione dei precari di Irccs e Izs si prevede che, chi abbia maturato , fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017, un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi sette (prima erano cinque), possa essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.
 
Screening neonatali
Si stabilisce un termine certo, il 30 giugno 2020, per l’aggiornamento degli screening neonatali, un passo indispensabile per includere nel panel anche malattie neuromuscolari, immunodeficienze congenite severe e malattie da accumulo lisosomiale. Vengono inoltre incrementati i fondi per gli screening neonatali, con 2 milioni in più per il 2020 e 4 a decorrere dal 2021.
Vengono inoltre incrementate le risorse ad essi destinate di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
 
Cure palliative e terapia del dolore
Vengono inserite anche la medicina di comunità e delle cure primarie tra le individuate tra le quali individuare le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore.
 
Assistenza bambini affetti da patologie oncologiche
Si incrementa di 2 milioni di euro, per tutto il 2020, il Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da patologie oncologiche istituito dalla legge di Bilancio 2018.
 
Articolo 25-sexies
Screening Epatite C
Screening gratuito nel biennio 2020-21 per l'epatite C "al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus". La gratuità è garantita ai nati tra il 1969 e il 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze e ai detenuti. Agli oneri, pari a 30 milioni quest'anno e 41,5 milioni l'anno prossimo, si provvede con le risorse destinate a specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Medici e cure palliative: Proroga di 18 mesi il termine inizialmente previsto dalla manovra 2019 per le idoneità dei medici operanti nelle reti delle cure palliative. ll testo della manovra prevedeva che, al fine di garantire il rispetto della legge sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, e il rispetto dei Lea, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, saranno ritenuti idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate medici sprovvisti dai requisiti previsti dal decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013 (relativi alle equipollenze) e che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 sono già in servizio presso queste reti e rispondono a tutti questi requisiti:

a) possesso di un’esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell’ambito di strutture ospedaliere, residenziali-hospice e Ucp domiciliari accreditate per l’erogazione delle cure palliative con il Ssn;

b) un congruo numero di ore professionali esercitate e di casistica assistita corrispondente ad almeno il 50% dell’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato;

c) l’acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita attraverso l’Educazione continua in medicina, ovvero master universitari in cure palliative, ovvero corsi organizzati dalle Regioni per l’acquisizione delle competenze di cui all’accordo tra Stato e Regioni del 10 luglio 2014.
Il legislatore aveva previsto che l'istanza per ottenere la prescritta certificazione dovesse essere presentata alla Regione competente entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, ossia entro il 1° luglio 2020. Però, si spiega nella relazione, lo schema di decreto attuativo è pronto per l'invio all'esame della Conferenza Stato Regioni per l'acquisizione dell'intesa. Da qui la richiesta di prorogare il termine previsto di 18 mesi, facendolo decorrere, non dall'entrata in vigore della legge, ma dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo in fase di definizione.
 

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